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Esito orientativo basato sui criteri del D.Lgs. 138/2024: non sostituisce l'analisi delle attività svolte né un parere legale. Per i soggetti NIS2 la conferma definitiva arriva con l'inserimento nell'elenco da parte dell'ACN.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda è soggetta alla NIS2?
Contano il settore e l'attività specifica (allegati I e II del D.Lgs. 138/2024), le dimensioni calcolate anche a livello di gruppo, alcuni servizi che rientrano a prescindere dalle dimensioni e il ruolo all'interno di un gruppo. Questo test applica questi criteri uno per uno e indica la base normativa dell'esito.
Un'azienda di autotrasporto o logistica è soggetta alla NIS2?
Di regola no: per il trasporto su strada il decreto riguarda le autorità che gestiscono il traffico e i gestori di sistemi di trasporto intelligenti, non le imprese di autotrasporto. Può però essere coinvolta come fornitore di soggetti NIS2.
Un calzaturificio, un mobilificio o un'azienda metalmeccanica sono soggetti?
Per la manifattura il decreto elenca solo alcune produzioni: elettronica e ottica, apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli e altri mezzi di trasporto (ATECO 26-30) e dispositivi medici. Calzature, mobili, prodotti in metallo, plastica o tessile non rientrano, salvo casi individuati dall'ACN o il ruolo di fornitore.
Una piccola impresa può essere soggetta?
Sì in alcuni casi: fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica, servizi fiduciari, DNS e registrazione di domini, soggetti critici, e imprese di un gruppo che gestiscono sistemi, sicurezza o servizi IT di una società soggetta alla NIS2 (art. 3, comma 10).
Il risultato ha valore legale?
No. È un'indicazione orientativa basata sui criteri del decreto. La valutazione definitiva richiede l'analisi delle attività svolte; per i soggetti NIS2 la conferma arriva con l'inserimento nell'elenco da parte dell'ACN.
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